Art. 88
Allegato

Art. 88

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In vigore dal 28 ott 1971
La parte contraente che si avvale del mancato adempimento del contratto deve prendere ogni congrua cautela al fine di diminuire la perdita subita. Ove essa trascuri di farlo, l'altra parte può chiedere la riduzione del risarcimento del danno.
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