Allegato›Sez. IV
Art. 83
110 / 129In vigore dal 28 ott 1971
Se l'inadempimento consiste in un ritardo nel pagamento del prezzo il venditore avrà diritto, in ogni caso, ad ottenere gli interessi moratori sulle somme non pagate al tasso ufficiale di sconto del luogo in cui trovasi il centro dei suoi affari, o, in mancanza di questo, la sua residenza abituale, maggiorato dell'1%.
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