Art. 81
Allegato

Art. 81

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In vigore dal 28 ott 1971
1. Quando il venditore deve restituire il prezzo, esso è tenuto anche al pagamento degli interessi sul prezzo stesso, a datare dal giorno del pagamento, al tasso stabilito all'. 2. Il compratore deve al venditore l'equivalente di qualsiasi profitto o vantaggio che esso abbia ricavato dalla cosa: a) quando deve restituirla in tutto o in parte; b) quando sia nell'impossibilità di restituirla in tutto o in parte e, cionondimeno, il contratto sia stato risolto.
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