Allegato
Art. 81
77 / 129In vigore dal 28 ott 1971
1. Quando il venditore deve restituire il prezzo, esso è tenuto anche al pagamento degli interessi sul prezzo stesso, a datare dal giorno del pagamento, al tasso stabilito all'.
2. Il compratore deve al venditore l'equivalente di qualsiasi profitto o vantaggio che esso abbia ricavato dalla cosa:
a) quando deve restituirla in tutto o in parte;
b) quando sia nell'impossibilità di restituirla in tutto o in
parte e, cionondimeno, il contratto sia stato risolto.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-81