Art. 8
Allegato

Art. 8

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In vigore dal 28 ott 1971
La presente legge disciplina esclusivamente le obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita nei rapporti fra venditore e compratore. Restano escluse, in particolare, salvo formale eccezione, le materie concernenti la formazione del contratto o gli effetti che la sua conclusione può produrre sulla proprietà della cosa venduta, la validità del contratto o delle clausole in esso contenute, nonché degli usi.
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