Art. 73
Allegato

Art. 73

73 / 129
In vigore dal 28 ott 1971
1. Ciascuna delle parti può differire l'esecuzione delle proprie obbligazioni ogni volta che la situazione economica dell'altra parte siasi rivelata, successivamente alla conclusione del contratto, così difficile da ingenerare giustificati motivi per temere che la medesima non darà esecuzione ad una parte essenziale delle proprie obbligazioni. 2. Se il venditore ha già spedito la cosa nel momento in cui si è rivelata la situazione economica del compratore prevista dal 1° comma, esso può opporsi a che la cosa sia rimessa al compratore, anche se quest'ultimo sia in possesso di un documento che gli consenta di ottenere tale rimessa. 3. Tuttavia il venditore non può opporsi alla rimessa della cosa quando questa sia richiesta da un terzo legittimo portatore di un documento che gli dia diritto ad ottenerla, semprechè detto documento non contenga delle riserve relative agli effetti del suo trasferimento, o il venditore non provi che il portatore, nell'acquistare il documento, abbia agito scientemente in suo danno.
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