Allegato›Sez. III
Art. 70
103 / 129In vigore dal 28 ott 1971
1. In caso di inadempimento da parte del compratore di una qualsiasi obbligazione all'infuori di quelle previste alle Sezioni I e II del presente capitolo, il venditore può:
a) dichiarare risolto il contratto se si tratti di inadempimento essenziale e purchè vi provveda entro un breve termine, ed
inoltre esigere il risarcimento del danno ai sensi degli a 87;
b) negli altri casi, esigere il risarcimento del danno, ai sensi dell'.
2. Il venditore può altresì esigere dal compratore l'adempimento in natura dell'obbligazione semprechè il contratto non sia stato risolto.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-70