Art. 6
Allegato

Art. 6

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In vigore dal 28 ott 1971
Sono assimilati alle vendite, ai sensi della presente legge, i contratti aventi per oggetto la fornitura di cose mobili materiali da fabbricare o da produrre, a meno che il committente non siasi obbligato a fornire una parte essenziale delle materie necessarie alla fabbricazione o produzione.
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