Art. 51
AllegatoSez. II

Art. 51

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In vigore dal 28 ott 1971
Se il venditore non rimette i documenti di cui allo articolo precedente nel giorno e nel luogo stabilito, o se rimette dei documenti non conformi a quelli che avrebbe dovuto rimettere, il compratore può avvalersi, a seconda dei casi, dei diritti conferitigli dagli a 32 o dagli a 43.
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