Art. 50
AllegatoSez. II

Art. 50

93 / 129
In vigore dal 28 ott 1971
Quando il venditore è tenuto a rimettere al compratore i documenti relativi alla cosa venduta, esso deve adempiere tale obbligazione nel giorno e nel luogo stabiliti dal contratto o che è conforme agli usi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-50