Art. 49
Allegato

Art. 49

63 / 129
In vigore dal 28 ott 1971
1. Il compratore non può più far valere i suoi diritti allo spirare del termine di un anno dalla data della denunzia prevista dall', a meno che l'esercizio della azione gli sia stato impedito dalla frode del venditore. 2. Decorso detto termine il compratore non può più far valere il difetto di conformità nemmeno in via di eccezione. Egli può, tuttavia, se non ha pagato il prezzo e purchè abbia regolarmente denunciato il difetto di conformità nel breve termine previsto all', opporre in via di eccezione alla richiesta di pagamento, una domanda di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-49