Art. 46
Allegato

Art. 46

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In vigore dal 28 ott 1971
Il compratore che non abbia ottenuto l'adempimento in natura del contratto nè abbia dichiarato risoluto il medesimo, può ridurre il prezzo in proporzione alla diminuzione di valore subita dalla cosa, a causa del difetto di conformità, rispetto al valore che essa aveva al momento della conclusione del contratto.
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