Art. 27
Allegato

Art. 27

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In vigore dal 28 ott 1971
1. Se la mancata consegna alla data stabilita non costituisce inadempimento essenziale, il venditore conserva il diritto di effettuare la consegna ed il compratore quello di esigere dal venditore l'adempimento in natura. 2. Il compratore può tuttavia assegnare al venditore un nuovo termine di congrua durata. La mancata consegna entro detto termine costituisce inadempimento essenziale.
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