Art. 20
Allegato

Art. 20

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In vigore dal 28 ott 1971
. Quando la data della consegna è stata fissata dalle parti o risulta dagli usi, il venditore è tenuto a consegnare la cosa a quella data, senz'altra formalità, a condizione che la data così fissata sia determinata o determinabile secondo il calendario, o che essa sia legata ad un evento certo e che le parti possano conoscere esattamente il giorno in cui questo si verifica.
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