Art. 14
Allegato

Art. 14

29 / 129
In vigore dal 28 ott 1971
Le comunicazioni previste dalla presente legge verranno fatte valendosi dei mezzi che sono normali in simili circostanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-14