Art. 11
Allegato

Art. 11

26 / 129
In vigore dal 28 ott 1971
Con l'espressione "breve termine" entro il quale un atto deve essere compiuto, la presente legge intende il termine più breve possibile, a seconda delle circostanze, dal momento in cui l'atto può essere compiuto impiegando una normale diligenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-11