Convenzione
Art. 25
25 / 25In vigore dal 26 ott 1971
1. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.
2. Ogni Stato contraente potrà denunciarla in qualsiasi momento tre anni dopo l'entrata in vigore nei confronti di questo Stato, inviando una notifica al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana che notificherà la denunzia agli altri Stati contraenti.
3. La denunzia avrà effetto alla scadenza di un termine di sei mesi a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana.
La presente Convenzione, redatta in un esemplare unico, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-25