Convenzione
Art. 19
19 / 25In vigore dal 26 ott 1971
1. Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti non sono tenute a prestare l'assistenza prevista dalla presente Convenzione nel caso in cui tale assistenza sia pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dello Stato.
2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.
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