Art. 17
Convenzione

Art. 17

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In vigore dal 26 ott 1971
A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, quella dello Stato, a cui sia stata rivolta la richiesta, notifica agli interessati o fa loro notificare per mezzo delle autorità competenti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore in questo Stato, tutti gli atti o decisioni emanati dalle autorità amministrative e concernenti l'applicazione delle leggi doganali.
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