Art. 15
Convenzione

Art. 15

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In vigore dal 26 ott 1971
Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti possono addurre, a titolo di prova, sia nei loro processi verbali, relazioni e testimonianze che nel corso di procedimenti e azioni innanzi ai tribunali, le informazioni raccolte e i documenti consultati nelle condizioni previste dalla presente Convenzione. La efficacia probatoria di tali informazioni e documenti nonché la loro produzione in giudizio dipendono dall'ordinamento giuridico nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-15