Convenzione
Art. 13
13 / 25In vigore dal 26 ott 1971
1. A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, l'Amministrazione dello Stato cui è rivolta tale richiesta fa procedere a tutte le indagini ufficiali e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per infrazione alle leggi doganali, di testimoni di esperti. Essa comunica i risultati di tali indagini alla Amministrazione richiedente.
2. Si procede a tali indagini nel quadro delle leggi e regolamenti applicabili nello Stato cui la richiesta è rivolta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;806#art-c-13