Art. 1
Convenzione

Art. 1

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In vigore dal 26 ott 1971
CONVENZIONE TRA IL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA FRANCIA, L'ITALIA, IL LUSSEMBURGO ED I PAESI BASSI PER LA MUTUA ASSISTENZA TRA LE RISPETTIVE AMMINISTRAZIONI DOGANALI I Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, Considerato che le infrazioni alle leggi doganali sono pregiudizievoli per gli interessi economici e fiscali dei loro rispettivi Paesi nonché per gli interessi legittimi del commercio, dell'industria e dell'agricoltura e che esse compromettono le finalità dei Trattati istitutivi delle Comunità Europee, Considerata l'importanza di assicurare l'esatta percezione dei dazi doganali al fine di garantire l'applicazione uniforme dei regimi tariffari previsti da tali Trattati, Convinti che la lotta contro le infrazioni alle leggi doganali e la ricerca di una maggiore esattezza nell'applicazione dei dazi doganali sarebbero rese più efficaci dalla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, Solleciti di assicurare lo sviluppo e il funzionamento dell'unione doganale tra gli Stati contraenti mediante una stretta collaborazione tra le Amministrazioni doganali, Hanno convenuto quanto segue: 1. Gli Stati contraenti si prestano mutua assistenza per il tramite delle Amministrazioni doganali rispettive e alle condizioni qui di seguito esposte, allo scopo di assicurare l'esatta percezione dei dazi doganali e degli altri diritti di importazione e di esportazione e di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle leggi doganali. 2. Tuttavia, se in uno Stato contraente la competenza per la esecuzione di alcune disposizioni della presente Convenzione è attribuita ad una autorità diversa dalla Amministrazione doganale, tale autorità viene considerata quale Amministrazione doganale ai fini della Convenzione. A tale scopo gli Stati contraenti si comunicano le informazioni utili.
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