Ratifica ed esecuzione della convenzione per la mutua assistenza doganale tra i Paesi membri della Comunita' economica europea con protocollo addizionale, firmati a Roma il 7 settembre 1967.
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la mutua assistenza doganale tra i Paesi membri della Comunita' economica europea con protocollo addizionale, firmati a Roma il 7 settembre 1967. 27 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE TRA IL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA FRANCIA, L'ITALIA, IL LU Art. 2 Articolo 2 Ai fini della presente Convenzione, si intendono per leggi doganali le disposiz Art. 3 Articolo 3 Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si adoperano per armonizzare Art. 4 Articolo 4 1. Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si comunicano, a richiest Art. 5 Articolo 5 Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si scambiano le liste di mer Art. 6 Articolo 6 L'Amministrazione doganale di ogni Stato contraente esercita, di propria inizia Art. 7 Articolo 7 Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si forniscono scambievolment Art. 8 Articolo 8 L'Amministrazione doganale di ogni Stato contraente comunica all'Amministrazion Art. 9 Articolo 9 L'Amministrazione doganale di ciascun Stato contraente comunica alle Amministra Art. 10 Articolo 10 Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti adottano disposizioni affin Art. 11 Articolo 11 I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione doganale di uno degl Art. 12 Articolo 12 A richiesta dei tribunali o autorità di uno Stato contraente, aditi su infrazi Art. 13 Articolo 13 1. A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, l'Ammini Art. 14 Articolo 14 Gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente competenti pe Art. 15 Articolo 15 Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti possono addurre, a titolo d Art. 16 Articolo 16 Quando, nei casi previsti dalla presente Convenzione, gli agenti dell'Amminist Art. 17 Articolo 17 A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, quella dell Art. 18 Articolo 18 Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimbor Art. 19 Articolo 19 1. Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti non sono tenute a presta Art. 20 Articolo 20 1. Le informazioni, comunicazioni e documenti ottenuti possono essere utilizza Art. 21 Articolo 21 Nessuna richiesta di assistenza può essere formulata se l'Amministrazione doga Art. 22 Articolo 22 L'assistenza prevista dalla presente Convenzione viene esercitata direttamente Art. 23 Articolo 23 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pongono ostacoli alla applic Art. 24 Articolo 24 1. La presente Convenzione sarà ratificata o approvata e gli strumenti di rati Art. 25 Articolo 25 1. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. 2. Ogni Stato Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360