Protocollo›Titolo VIII
Art. V
73 / 74In vigore dal 23 ott 1971
Articolo V
La competenza giudiziaria, contemplata all'° e all', concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non può essere invocata nella Repubblica Federale di Germania.
In tale Stato, ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire davanti ai giudici, in applicazione degli, -74 del Codice di procedura civile concernenti la litis enunciatio.
Le decisioni rese negli Stati contraenti in virtù dell'°, e dell' sono riconosciute, ed eseguite nella Repubblica Federale di Germania, conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione degli - 74 del Codice di procedura civile, dalle sentenze rese in tale Stato sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.
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