Protocollo›Titolo VIII
Art. I
69 / 74In vigore dal 23 ott 1971
PROTOCOLLO
Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Convenzione:
Articolo I
Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro Stato contraente in applicazione dell'°, può eccepire l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell', ha effetto nei confronti di una persona, domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-p-i