Convenzione›Titolo VIII
Art. 61
61 / 74In vigore dal 23 ott 1971
La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-61