Art. 58
ConvenzioneTitolo VII

Art. 58

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In vigore dal 23 ott 1971
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla convenzione conclusa il 15 giugno 1869 tra la Francia e la Confederazione elvetica sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile.
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