Art. 56
ConvenzioneTitolo VII

Art. 56

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In vigore dal 23 ott 1971
Il Trattato e le convenzioni elencate all' continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente Convenzione non è applicabile. Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
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