Art. 48
ConvenzioneSez. 3

Art. 48

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In vigore dal 23 ott 1971
Qualora i documenti di cui agli °, e 47, 2°, non vengano prodotti, l'autorità giudiziaria può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa. Qualora l'autorità giudiziaria lo richieda è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-48