Art. 46
ConvenzioneSez. 3

Art. 46

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In vigore dal 23 ott 1971
La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre: 1° - una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità; 2° - se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata al contumace.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-46