Convenzione›Sez. 3
Art. 46
28 / 74In vigore dal 23 ott 1971
La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:
1° - una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità;
2° - se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o
una copia certificata conforme del documento comprovante che
la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata al contumace.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-46