Art. 39
ConvenzioneSez. 2

Art. 39

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In vigore dal 23 ott 1971
In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all' e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.
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