Convenzione›Sez. 2
Art. 37
13 / 74In vigore dal 23 ott 1971
L'opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio:
- in Belgio, davanti al "tribunal de premiere instance" o
"rechtbank van eerste aanleg";
- nella Repubblica federale di Germania, davanti allo
"Oberlandesgericht";
- in Francia, davanti alla "cour d'appel";
- in Italia, davanti alla corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti alla "Cour superieure de Justice"
giudicante in appello in materia civile;
- nei Paesi Bassi, davanti allo "Arrondissementsrechtbank".
La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica Federale di Germania, di una "Rechtsbeschwerde".
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-37