Convenzione›Sez. 2
Art. 34
10 / 74In vigore dal 23 ott 1971
Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fine del procedimento, presentare osservazioni.
L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli .
In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-34