Art. 28
ConvenzioneSez. 1

Art. 28

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In vigore dal 23 ott 1971
Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltrechè nel caso contemplato dall'. Nell'accertamento delle competenze di cui al comma precedente, l'autorità richiesta è vincolata dalle costatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza. Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'°.
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