Convenzione›Sez. 9
Art. 24
43 / 74In vigore dal 23 ott 1971
I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-24