Art. 17
ConvenzioneSez. 6

Art. 17

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In vigore dal 23 ott 1971
Qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Le clausole attributive di competenza non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'. Se la clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente Convenzione.
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