Convenzione›Sez. 5
Art. 16
35 / 74In vigore dal 23 ott 1971
Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:
1° - in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di
affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile si trova;
2° - in materia di validità, nullità o scioglimento delle
società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio
di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato;
3° - in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei
pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;
4° - in materia di registrazione o di validità di brevetti,
marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il
deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati
effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;
5° - in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello
Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-16