Art. 15
ConvenzioneSez. 4

Art. 15

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In vigore dal 23 ott 1971
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni: 1° - posteriori al sorgere della controversia o 2° - che consentano all'acquirente o al mutuatario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o 3° - che, concluse tra l'acquirente e il venditore o tra il mutuante e il mutuatario aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente, attribuiscono la competenza ai giudici di tale Stato, semprechè la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-15