Convenzione›Sez. 3
Art. 12
27 / 74In vigore dal 23 ott 1971
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni:
1° - posteriori al sorgere della controversia o
2° - che consentano al contraente dell'assicurazione,
all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
3° - che, concluse tra un contraente dell'assicurazione e un
assicuratore aventi entrambi il domicilio nel medesimo Stato contraente, hanno per effetto, anche nel caso in cui lo evento dannoso si producesse all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, semprechè la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-12