Art. 11
ConvenzioneSez. 3

Art. 11

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In vigore dal 23 ott 1971
Salve le disposizioni dell', terzo comma, l'azione dell'assicuratore può esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804#art-c-11