Art. 10
ConvenzioneSez. 3

Art. 10

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In vigore dal 23 ott 1971
In materia di assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore può altresì esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta. Le disposizioni di cui agli - 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, semprechè essa sia possibile. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma è competente anche nei loro confronti.
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