Convenzione
Art. 8
8 / 50Fine delle funzioni di un membro dell'ufficio consolare
In vigore dal 21 ott 1971
Fine delle funzioni di un membro dell'ufficio consolare
1. Le funzioni di un membro dell'ufficio consolare hanno fine in particolare per:
a) la notifica dello Stato d'invio, allo Stato di residenza che le sue funzioni sono terminate;
b) il ritiro dell'exequatur;
c) la notifica allo Stato d'invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in questione come membro del personale consolare.
2. Lo Stato di residenza può in qualsiasi momento rendere noto allo Stato d'invio che un funzionario consolare è persona non grata o che un impiegato consolare o un membro del personale di servizio non sono accettabili. In tal caso, lo Stato d'invio richiamerà il funzionario consolare e porrà fine all'attività dell'impiegato consolare o del membro del personale di servizio dell'ufficio consolare.
3. Se entro un termine ragionevole, lo Stato d'invio non dà seguito a quanto gli è stato notificato, lo Stato di residenza potrà, secondo il caso, ritirare l'exequatur del Capo dell'ufficio consolare, oppure notificare allo Stato d'invio per via diplomatica la decisione presa di non considerare più la persona come funzionario consolare, impiegato consolare o membro del personale di servizio dell'ufficio consolare.
4. Nelle situazioni menzionate ai paragrafi 2 e 3 lo Stato di residenza non è obbligato ad informare lo Stato d'invio dei motivi della decisione presa.
Storico versioni
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