Convenzione
Art. 47
47 / 50Assicurazione per responsabilità civile
In vigore dal 21 ott 1971
Assicurazione per responsabilità civile
1. Per quanto concerne i veicoli di proprietà dello Stato d'invio, utilizzati dall'ufficio consolare, nonché i veicoli appartenenti ai membri dell'ufficio consolare e ai membri delle loro famiglie è obbligatoria la relativa assicurazione contro i danni causati a terzi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono, tuttavia, applicabili agli impiegati consolari e al personale di servizio dell'ufficio consolare o ai membri delle famiglie dei membri dell'ufficio consolare che sono cittadini dello Stato di residenza o che hanno la propria residenza in tale Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-47