Art. 47 · Assicurazione per responsabilità civile
Convenzione

Art. 47

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Assicurazione per responsabilità civile

In vigore dal 21 ott 1971
Assicurazione per responsabilità civile 1. Per quanto concerne i veicoli di proprietà dello Stato d'invio, utilizzati dall'ufficio consolare, nonché i veicoli appartenenti ai membri dell'ufficio consolare e ai membri delle loro famiglie è obbligatoria la relativa assicurazione contro i danni causati a terzi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono, tuttavia, applicabili agli impiegati consolari e al personale di servizio dell'ufficio consolare o ai membri delle famiglie dei membri dell'ufficio consolare che sono cittadini dello Stato di residenza o che hanno la propria residenza in tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-47