Art. 3 · Lettere patenti e exequatur
Convenzione

Art. 3

3 / 50

Lettere patenti e exequatur

In vigore dal 21 ott 1971
Lettere patenti e exequatur 1. Lo Stato d'invio trasmetterà per via diplomatica le lettere patenti al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. 2. Il Capo dell'ufficio consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni con l'autorizzazione dello Stato di residenza, che gli è accordata sotto forma di exequatur, dopo la presentazione delle lettere patenti. 3. Le lettere patenti devono attestare il nome, il cognome e la classe del Capo dell'ufficio consolare, la circoscrizione consolare e la sede dell'ufficio consolare. 4. In attesa del rilascio dell'exequatur, il Capo dell'ufficio consolare può essere ammesso dallo Stato di residenza con autorizzazione provvisoria all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso le disposizioni della presente Convenzione sono a lui applicabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-3