Art. 21 · Altre funzioni consolari
Convenzione

Art. 21

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Altre funzioni consolari

In vigore dal 21 ott 1971
Altre funzioni consolari I funzionari consolari possono esercitare qualsiasi altra funzione consolare loro affidata dallo Stato d'invio e nei riguardi della quale lo Stato di residenza, essendone informato, non si è opposto.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-21