Art. 15 · Funzioni in materia di tutela e curatela
Convenzione

Art. 15

15 / 50

Funzioni in materia di tutela e curatela

In vigore dal 21 ott 1971
Funzioni in materia di tutela e curatela 1. I funzionari consolari possono intervenire presso le Autorità competenti, nei limiti ammessi dalle leggi dello Stato di residenza, per la tutela e la curatela in favore dei propri cittadini, e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti. 2. I funzionari consolari saranno informati, non appena possibile, dalle competenti Autorità dello Stato di residenza, di tutti i casi in cui occorrerà provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino dello Stato d'invio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-15