Convenzione
Art. 15
15 / 50Funzioni in materia di tutela e curatela
In vigore dal 21 ott 1971
Funzioni in materia di tutela e curatela
1. I funzionari consolari possono intervenire presso le Autorità competenti, nei limiti ammessi dalle leggi dello Stato di residenza, per la tutela e la curatela in favore dei propri cittadini, e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti.
2. I funzionari consolari saranno informati, non appena possibile, dalle competenti Autorità dello Stato di residenza, di tutti i casi in cui occorrerà provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino dello Stato d'invio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-15