Art. 1
1 / 2In vigore dal 20 ott 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-05-08;798#art-1