Art. 6
6 / 34Accertamento delle condizioni di minorazione
In vigore dal 3 apr 1971
L'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato in ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all', nominata dal prefetto su proposta del medico provinciale e che ha sede presso l'ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale può nominare con la stessa procedura più commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.
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