Art. 34 · Disposizioni finali

Art. 34

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Disposizioni finali

In vigore dal 3 apr 1971
In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno di avere efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di cui allo articolo 117 della Costituzione, in corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 10 aprile 1954, n. 218. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1971 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO - MARIOTTI - DONAT-CATTIN - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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