Art. 28 · Provvedimenti per la frequenza scolastica

Art. 28

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Provvedimenti per la frequenza scolastica

In vigore dal 18 feb 1992
Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi; b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza; c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi. COMMA ABROGATO DALLA L.5 FEBBRAIO 1992, N. 104 COMMA ABROGATO DALLA L.5 FEBBRAIO 1992, N. 104 Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118#art-28