Art. 25
25 / 34Sistemi di lavoro protetto
In vigore dal 3 apr 1971
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.
Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-03-30;118#art-25